STATUTO
ART. 1 - Denominazione sociale e sede
Ai sensi degli arti. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Wild Eagles" con sede in Civitavecchia, via M. Volsini 4. L'Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione di affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del consiglio direttivo.
ART. 2 - Scopi e durata
L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico ed aconfessionale senza fini di lucro che vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività.
L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza ed alle condizioni socio-economiche. L'Associazione ha durata illimitata. La stessa comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea, che, in tal caso, dovrà provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
L'Associazione ha per scopo:
L'Associazione intende affiliarsi a federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI ed ottenere il riconoscimento dei propri fini sportivi. Con l'affiliazione alle federazioni o agli enti sopra chiamati si intenderanno accettati gli Statuti ed i regolamenti delle organizzazioni medesime. La durata dell'Associazione è illimitata.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:
ART 3 - Soci
L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ambizione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età. Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo dell'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.
ART 4 Decadenza di soci
Gli associati cessano di appartenere all'associazione per espulsione, recesso, decesso, decadenza. L'associato è espulso quando è inadempiente al pagamento della quota associativa, o quando siano in corso inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione, oppure infine quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo l'accettazione e comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima . L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. La decadenza e l'espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Attraverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso che sospende la delibera; il ricorso che sospende la delibera deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
ART 5 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito: dalle entrate delle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti; dalle contribuzioni e donazioni dei soci, privati o enti; dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale; dalle eventuali sovvenzioni del CONI delle federazioni sportive o di altri enti; dai premi e dai trofei vinti; dalle entrate derivanti da manifestazioni raccolte pubbliche, attività commerciali occasionali e saltuarie, locazione di beni mobili ed immobili; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riservi e capitale durante la vita dell'associazione salvo che questo sia imposto dalla legge.
ART 6 - Organi sociali
Sono organi dell'associazione: l' Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario.
ART 7 - L'Assemblea
L'Assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative. L'assemblea riunita in via ordinaria :
L'assemblea è convocata, in via straordinaria:
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, telegramma o pubblicazione su sito internet dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato purché munito di delega scritta: ogni associato non può essere portatore di più di una delega. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dai presenti. Di ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dai presenti. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario.
ART 8 - Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall'assemblea tra i soci maggiorenni. In caso di parità dei voti risulta eletto il più anziano per iscrizione nel Libro Soci dell'associazione. I membri eletti dall'assemblea nominano il loro Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio Direttivo dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ; svolgendo i seguenti compiti:
E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
ART 9 - Il Presidente e Vice Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante. La carica dura tre anni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
ART 10 - Rendiconto economico - finanziario
L'esercizio sociale dell'associazione si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto da un apposito rendiconto economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione: i beni; i contributi; i lasciti ricevuti; le altre entrate e le spese per le voci analitiche, gli oneri ed i proventi suddivisi in base alla loro destinazione e provenienza
ART 11 - Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART 12 - Norma Finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni sportive prive di personalità giuridica, nonché le norme statuarie ed i regolamenti delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, cui l'associazione potrà affiliarsi e, in difetto di essi, alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni private non riconosciute, associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro. E' previsto inoltre espressamente l'obbligo per l'Associazione e gli associati di conformarsi alle norme ed alle direttive CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva, cui l'associazione intende affiliarsi. Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.